COMUNICAZIONE CODICE UNIVOCO UFFICIO
Si ricorda che il D.M. 55/2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.
In ottemperanza a tale disposizione il Comune di Castellarano a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.
Ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31/03/2015 si comunica che i dati dell’Ufficio incaricato per la ricezione delle Fatture Elettroniche nei confronti del Comune di Castellarano sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Castellarano
Codice Univoco Ufficio: UFJT2V
Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80014590352
Ultima data validaz. del c.f.: 27/01/2014
Data di avvio del servizio: 31/03/2015
Regione dell’ufficio: Emilia Romagna
Provincia dell’ufficio: RE
Comune dell’ufficio: Castellarano
Indirizzo dell’ufficio: Via Roma, 7
Cap dell’ufficio: 42014
ELEMENTI OBBLIGATORI DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA
Oltre al Codice Univoco Ufficio ed alle informazioni fiscali obbligatorie, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare altresì:
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari;
- Ulteriori informazioni opzionali (indicazione della Determina Dirigenziale di Affidamento lavori/servizi, il numero dell’impegno di spesa eventualmente comunicato dall’ufficio, l’IBAN, contatti telefonici, numero di iscrizione ad albo professionale, riferimento Amministrazione etc…).
DECORRENZA DEI TERMINI FATTURA ELETTRONICA PA
Chi invia una fattura elettronica a un ente pubblico può ricevere un messaggio che indica che la fattura elettronica si trova in stato “decorrenza termini”.
Il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, in automatico, genera la cosiddetta notifica di decorrenza termini fattura PA, che viene inviata sia a chi ha emesso la fattura sia a chi l’ha ricevuta.
Una volta che SdI ha consegnato la fattura alla PA, quest’ultima ha tre possibilità:
- restituire a SdI una notifica di accettazione della fattura. Appare utile precisare che il fatto che il cliente restituisca una notifica di accettazione relativa alla fattura ricevuta dal SdI non significa necessariamente che verrà pagata. La liquidazione della fattura è infatti un processo esterno sia al gestionale che al Sistema di Interscambio;
- restituire a SdI una notifica di rifiuto della fattura. In questo caso nel messaggio, al campo “Descrizione”, la PA è obbligata ad inserire una delle cinque motivazioni indicate dalla normativa come valide ai fini del rifiuto. In questa situazione il trasmittente, dopo aver eliminato la causa del precedente rigetto, ha la possibilità di riemettere la fattura con lo stesso numero senza temere che il SdI la scarti per questo motivo;
- far decorrere i termini di consegna senza restituire a SdI alcuna notifica di cessionario/committente. In questo caso, il Sistema di Interscambio, invia al mittente una notifica di decorrenza termini per indicare che sono passati 15 giorni dalla consegna della fattura al cliente e che il ricevente non ha inviato alcuna risposta. Quando si verifica quest’eventualità, la fattura elettronica viene considerata per consegnata. In seguito alla notifica, non è più possibile inviare nuovamente la fattura. La cosiddetta “Decorrenza Termini Fattura PA” non implica né l’accettazione della fattura né il suo pagamento, perché l’ente della Pubblica Amministrazione può comunque notificare che la fattura non è accettata, richiedere una nota di credito o un altro tipo di intervento.
MOTIVAZIONI DI RIFIUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA
E’ in vigore dal 6 novembre 2020 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132/2020 che definisce le motivazioni consentite per l’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), con lo scopo di limitare notevolmente il numero di fatture rifiutate.
Elenco dei motivi di rifiuto della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione:
1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Non sarà possibile rifiutare le fatture per motivi diversi da quelli indicati nel Decreto.